Verso sistemi informativi archivistici condivisi prospettive e forme di collaborazione

 

 

A Venezia ha preso avvio molti anni or sono il progetto di inventariazione informatizzata dell’Archivio patriarcale – sostenuto finanziariamente anche dalla Regione – che ha costituito un modello per il più ampio progetto di inventariazione degli archivi diocesani veneti, con la partecipazione della Regione e dello Stato.

Quella veneta è per molti aspetti una vicenda esemplare: lo è per la lungimirante attenzione con la quale la Curia patriarcale e le diocesi venete stanno valorizzando e mettendo a disposizione della ricerca il proprio patrimonio documentale; lo è per l’attenzione con la quale la Regione e lo Stato hanno concordemente sostenuto questo impegno; lo è perché ne è scaturita una banca dati condivisa, costruita secondo i più avanzati standard di descrizione archivistica.

E dunque, per i tempi in cui il progetto si è realizzato, l’esperienza veneta è per un aspetto precorritrice e per altro aspetto paradigma dagli esiti che le parti si attendono dall’Intesa stipulata tra la Conferenza episcopale italiana e lo Stato italiano per la conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche.

Recepita nell’ordinamento civile italiano con provvedimento del maggio 2000, l’intesa integra quella sottoscritta nel settembre del 1996 in attuazione dell’art. 12 dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di proprietà ecclesiastica, che ha dato avvio ad una stagione di intensa collaborazione tra il Ministero e la Conferenza episcopale ed ha portato al recupero di importantissimi monumenti. Valga, per tutti, il restauro della basilica di San Francesco d’Assisi.

Grazie a questo nuovo accordo, che prevede e disciplina la forme di collaborazione per favorire la conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche, un rapporto di cooperazione già in atto in questo delicato ma vitale settore viene ricondotto a criteri di generalità ed omogeneità.

L’obiettivo è quello di soddisfare il generale interesse alla tutela e alla fruizione più ampia di una componente così significativa del patrimonio culturale nazionale. Gli archivi e le biblioteche ecclesiastici, appartengono essi a Curie vescovili, a cattedrali, a parrocchie, a monasteri o conventi, conservano infatti uno straordinario tesoro di carte, che nel nostro Paese, ancor più che nel resto dell’Europa, è indissolubilmente legato alla storia nazionale. Nessuno ignora – potremmo dire per averlo imparato a scuola - che i momenti cruciali della vita quotidiana delle famiglie sono stati per lungo tempo registrati solo nei quinque libri che, dopo il Concilio di Trento, le parrocchie hanno redatto e custodito; che la committenza ecclesiastica ha intensamente influito sulla struttura urbana; che i documenti conservati negli archivi ecclesiastici costituiscono una fonte preziosa anche per ricostruire la storia del territorio, delle culture, dei pascoli e in sintesi, del paesaggio, la storia della conduzione agricola, di iniziative preindustriali, e, in estrema sintesi, tutte le storie: persino quella della nostra lingua, poiché le più antiche testimonianze del volgare italiano sono legate a manoscritti e documenti connessi con la storia di istituzioni ecclesiastiche.

Con questo intento, l’Intesa riguarda tutte le attività che sono implicite al progetto di conservazione, comunicazione e trasmissione della memoria: dalla inventariazione e catalogazione al restauro, all’accesso al pubblico, alla formazione del personale tecnico, al recupero dei materiali illecitamente sottratti, anche attraverso la sorveglianza del mercato antiquario, alla cooperazione per interventi di emergenza in caso di calamità naturali.

Essa è stata accolta con grandissima soddisfazione dal mondo degli storici. L’impegno della parte ecclesiastica a promuovere l’inventariazione degli archivi e delle biblioteche, ad adottare per gli archivi diocesani e per le biblioteche di maggiore importanza misure organizzative sul modello degli istituti pubblici, a destinare ad essi specifici finanziamenti è un passo fondamentale sulla via dell’apertura stabile alla ricerca di fonti di straordinaria importanza. Dal conto suo, lo Stato italiano, e, dunque, il Ministero per i beni e le attività culturali, fornirà consulenza tecnica, attraverso le proprie Soprintendenze archivistiche, contributi finanziari, nell’ambito dei limiti fissati dalla legge, cooperazione nelle attività di controllo del mercato e di recupero di beni illecitamente sottratti, come pure di assistenza in caso di calamità naturali, purtroppo non infrequenti nel nostro Paese.

Mi piace sottolineare che l’intesa non dimentica alcune questioni, squisitamente tecniche, di grande rilevanza: per gli archivi, come per le biblioteche, viene molto opportunatamente messa in evidenza la necessità che l’inventariazione e la catalogazione vengano condotte con metodologie e procedimenti omogenei, così da rendere più agevole la ricerca e possibile lo scambio delle informazioni tra sistemi. Per questo ho detto all’inizio che la progettualità espressa qui in Veneto dai responsabili degli archivi ecclesiastici, dalla Regione e dello Stato è perfettamente coerente con gli indirizzi dell’Intesa: il progetto infatti, ha prodotto una banca dati in sé autonoma, che è però pienamente compatibile con gli standard sui quali è costruito il sistema nazionale di descrizione degli archivi – costituito dallo Stato con la partecipazione delle Regioni – e dunque suscettibile di entrare a far parte di esso.

Come ho sommariamente ricordato, per questa Intesa la Conferenza episcopale italiana, ferme restando le disposizioni civili vigenti, si impegna ad osservare gli obblighi imposti dalla normativa di tutela dello Stato italiano ai proprietari di archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Con riferimento agli archivi delle diocesi, si impegna inoltre ad adottare misure organizzative idonee a garantire una fruizione stabile, continua e regolamentata. Lo Stato si impegna, da parte sua, a fornire agli enti ecclesiastici titolari degli archivi e delle biblioteche collaborazione tecnica e contributi finanziari, nei limiti fissati dalla legislazione italiana, a contribuire alla formazione professionale del personale addetto e ad incrementare l’attività di vigilanza sul mercato antiquario, per contrastare il commercio illecito dei beni archivistici e librari di proprietà ecclesiastica.

Per illustrare quali siano le modalità attraverso le quali lo Stato assolverà gli impegni assunti con la firma dell’atto, ritengo opportuno soffermarmi brevemente sulla disciplina vigente in materia di tutela e valorizzazione di archivi non statali, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle leggi in materia di beni culturali ed ambientali.

La conoscenza del patrimonio culturale è assunta dal Testo unico come base per ogni efficace azione di tutela; la valorizzazione – e dunque la fruizione da parte dei cittadini – è momento essenziale, vorrei dire la ragione stessa e la finalità per eccellenza dell’opera di conservazione del bene culturale.

I primi destinatari degli obblighi inerenti l’attuazione di questo progetto di tutela, sono i proprietari, possessori o detentori degli archivi: ad essi fa capo infatti, in via primaria, l’obbligo di conservarli nella loro integrità – dove, per conservazione, si intende quella fisica dei materiali documentari, assicurata mediante il restauro, e quella dell’ordinamento delle carte, condizione indispensabile per la leggibilità dell’archivio, o meglio, per dirla con il Testo unico, «per assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali» - come pure l’obbligo di consentire l’accesso agli utenti.

In ciò si conferma una solida tradizione normativa, che ha privilegiato la pluralità dei poli di conservazione e valorizzazione degli archivi, assicurando tuttavia sempre più consapevolmente unitarietà di indirizzi per la salvaguardia e la trasmissione del patrimonio storico-documentario: tradizione che affonda le sue radici nella storia del nostro Paese, nelle diversità che ne costituiscono il tessuto connettivo.

Allo Stato e alle Regioni il nuovo Testo, in applicazione dei più recenti indirizzi che informano la legislazione di riforma della pubblica amministrazione, in particolare il decreto legislativo 112/1998, attribuisce un complesso di poteri di indirizzo, vigilanza e intervento, nell’opera di salvaguardia di beni di rilievo costituzionale, quali sono gli archivi, in quanto beni culturali.

Soprattutto la conoscenza del patrimonio culturale nazionale, assunta, come ho detto, quale momento primario dell’opera di tutela e valorizzazione, è un onere dello Stato, con la collaborazione di regioni, provincie e comuni per i beni, pubblici e privati, presenti nel rispettivo territorio. Sono confermati e diversamente regolati gli interventi a carico dello Stato, al quale fa capo la funzione di tutela, quando il proprietario del bene non adempia agli obblighi che la legge impone. E’ anche diversamente disciplinato l’apporto dello Stato all’opera di salvaguardia: non solo in termini di indirizzo degli interventi, ma anche in termini di partecipazione finanziaria alla loro realizzazione. Secondo le nuove disposizioni, l’intervento di restauro, riordinamento ed inventariazione dell’archivio storico, disposto dal Soprintendente, d’intesa o non con l’Ente proprietario, può essere sostenuto con risorse dello Stato nella misura massima fissata nel 50% della spesa prevista. Tuttavia l’onere a carico dell’erario statuale può arrivare a coprire anche l’intera spesa, quando si tratti di intervento richiesto dal Soprintendente per opere di particolare importanza per i beni in uso pubblico.

E’ in virtù di questi nuovi strumenti normativi, sostenuti anche da un budget più consistente, che l’Ufficio centrale ha dato avvio ad alcuni importanti progetti nazionali, in collaborazione con gli Enti proprietari, per la salvaguardia e il recupero di “giacimenti documentali”, se mi passate il termine, di straordinario interesse. Per gli archivi ecclesiastici la modalità dell’accordo con ordinario diocesano è la modalità di elezione, ribadita anche dall’articolo 19 del Testo Unico.

In questo quadro, le Soprintendenze archivistiche sono state impegnate, con un indirizzo diramato all’indomani della firma dell’Intesa, a concordare con gli ordinari diocesani interventi mirati ed organici, stabilendo, anche con specifiche convenzioni, gli obiettivi del progetto, la misura e la modalità dell’intervento e la destinazione di quelli che, con espressione ormai entrata nel lessico burocratico, sono definiti i “beni rinvenienti”. Un modello è costituito da quello, sottoscritto nel 1999, tra l’Ufficio centrale, la Regione Veneto e le curie venete interessate per la titolarità e l’utilizzazione dei beni rinvenienti dal progetto “Ecclesiae venetae”, iniziato con un finanziamento straordinario a valere sui fondi delle leggi 84/90 e 142/95.

Tuttavia, nell’opera di velorizzazione di queste fonti, l’azione dello Stato non può non accompagnarsi a quella che, ciascuna nel proprio ambito, le istanze istituzionali pubbliche sono tenute a compiere, a termini di legge.

Rispetto a questo obiettivo, interessanti prospettive sono aperte dallo stesso testo unico e dal decreto legislativo n.368 del 20 ottobre 1998, di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

La Commissione regionale, istituita dalla Bassanini-bis con la funzione di istruire e formulare proposte di piani pluriennali e annuali di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, momento importante di confronto e di collaborazione, è assunta da entrambi i provvedimenti come il luogo nel quale, dalla composizione dei diversi interessi, prendono corpo programmi organici di intervento, che indirizzino le strategie nazionali. E’ funzionale al raggiungimento di questo obiettivo anche la previsione, da parte del decreto legislativo 368/1998, di una Conferenza dei presidenti delle Commissioni, quale organo di consulenza del Ministero “per l’esercizio delle funzioni di indirizzo” politico-amministrativo che gli sono proprie (art.3, commi 1 e 2)”.

Le Commissioni regionali stanno per essere attivate in tutte le Regioni.

E’ importante che in quella sede i problemi connessi alla politica di valorizzazione del patrimonio archivistico, anche ecclesiastico, trovi ampi spazi. E’ altrettanto importante che le istanze istituzionali coinvolte operino in modo che questo momento di confronto e collaborazione non si trasformi in un nuovo “scacco istituzionale”, qual è stato il sostanziale fallimento del Comitato regionale previsto dal vecchio decreto 805 del 1975 sull’organizzazione del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Il quadro fin qui tracciato incoraggia a sperare che la valorizzazione del patrimonio archivistico ecclesiastico sia divenuto un obiettivo politico, cioè che rientra tra le opzioni possibili.