A Venezia ha preso avvio
molti anni or sono il progetto di inventariazione
informatizzata dell’Archivio patriarcale – sostenuto finanziariamente anche
dalla Regione – che ha costituito un modello per il più ampio progetto di
inventariazione degli archivi diocesani veneti, con la partecipazione della Regione
e dello Stato.
Quella veneta è per molti aspetti una
vicenda esemplare: lo è per la lungimirante attenzione con la quale la Curia
patriarcale e le diocesi venete stanno valorizzando e mettendo a disposizione
della ricerca il proprio patrimonio documentale; lo è per l’attenzione con la
quale la Regione e lo Stato hanno concordemente sostenuto questo
impegno; lo è perché ne è scaturita una banca dati condivisa, costruita
secondo i più avanzati standard di descrizione archivistica.
E dunque, per i tempi in
cui il progetto si è realizzato, l’esperienza veneta è per un
aspetto precorritrice e per altro aspetto paradigma dagli esiti che le
parti si attendono dall’Intesa stipulata tra la Conferenza episcopale italiana
e lo Stato italiano per la conservazione e la consultazione degli archivi di
interesse storico e delle biblioteche appartenenti ad enti ed istituzioni
ecclesiastiche.
Recepita nell’ordinamento civile italiano con
provvedimento del maggio 2000, l’intesa integra quella sottoscritta nel
settembre del 1996 in attuazione dell’art. 12 dell’Accordo
di revisione del Concordato Lateranense, per la salvaguardia e la valorizzazione
dei beni culturali di proprietà ecclesiastica, che ha dato avvio ad una
stagione di intensa collaborazione tra il Ministero e la Conferenza episcopale
ed ha portato al recupero di importantissimi monumenti. Valga, per tutti, il restauro della basilica di San Francesco
d’Assisi.
Grazie a questo nuovo
accordo, che prevede e disciplina la forme di
collaborazione per favorire la conservazione e consultazione degli archivi di
interesse storico e delle biblioteche, un rapporto di cooperazione già in atto in
questo delicato ma vitale settore viene ricondotto a criteri di generalità ed
omogeneità.
L’obiettivo è quello di
soddisfare il generale interesse alla tutela e alla fruizione
più ampia di una componente così significativa del patrimonio culturale nazionale.
Gli archivi e le biblioteche ecclesiastici, appartengono essi a Curie
vescovili, a cattedrali, a parrocchie, a monasteri o conventi, conservano infatti uno straordinario tesoro di carte, che nel nostro
Paese, ancor più che nel resto dell’Europa, è indissolubilmente legato alla
storia nazionale. Nessuno ignora – potremmo dire per averlo imparato a scuola -
che i momenti cruciali della vita quotidiana delle famiglie sono stati per lungo tempo registrati solo nei quinque libri che, dopo il Concilio di Trento, le parrocchie hanno
redatto e custodito; che la committenza ecclesiastica ha intensamente influito
sulla struttura urbana; che i documenti conservati negli archivi ecclesiastici
costituiscono una fonte preziosa anche per ricostruire la storia del territorio,
delle culture, dei pascoli e in sintesi, del paesaggio, la storia della
conduzione agricola, di iniziative preindustriali, e, in estrema sintesi, tutte
le storie: persino quella della nostra lingua, poiché le più antiche
testimonianze del volgare italiano sono legate a manoscritti e documenti
connessi con la storia di istituzioni ecclesiastiche.
Con questo
intento, l’Intesa riguarda tutte le attività che sono implicite al
progetto di conservazione, comunicazione e trasmissione della memoria: dalla inventariazione
e catalogazione al restauro, all’accesso al pubblico, alla formazione del
personale tecnico, al recupero dei materiali illecitamente sottratti, anche
attraverso la sorveglianza del mercato antiquario, alla cooperazione per
interventi di emergenza in caso di calamità naturali.
Essa è stata accolta con
grandissima soddisfazione dal mondo degli storici. L’impegno della parte
ecclesiastica a promuovere l’inventariazione degli archivi e delle biblioteche,
ad adottare per gli archivi diocesani e per le
biblioteche di maggiore importanza misure organizzative sul modello degli
istituti pubblici, a destinare ad essi specifici finanziamenti è un passo
fondamentale sulla via dell’apertura stabile alla ricerca di fonti di
straordinaria importanza. Dal conto suo, lo Stato italiano, e, dunque, il
Ministero per i beni e le attività culturali, fornirà consulenza tecnica,
attraverso le proprie Soprintendenze archivistiche, contributi finanziari,
nell’ambito dei limiti fissati dalla legge, cooperazione nelle attività di
controllo del mercato e di recupero di beni illecitamente sottratti, come pure di assistenza in caso di calamità naturali, purtroppo non
infrequenti nel nostro Paese.
Mi piace sottolineare che l’intesa non dimentica alcune questioni,
squisitamente tecniche, di grande rilevanza: per gli archivi, come per le
biblioteche, viene molto opportunatamente messa in evidenza la necessità che
l’inventariazione e la catalogazione vengano condotte con metodologie e
procedimenti omogenei, così da rendere più agevole la ricerca e possibile lo
scambio delle informazioni tra sistemi. Per questo ho detto all’inizio che la progettualità espressa qui in Veneto dai responsabili degli
archivi ecclesiastici, dalla Regione e dello Stato è perfettamente coerente con
gli indirizzi dell’Intesa: il progetto infatti, ha prodotto una banca dati in
sé autonoma, che è però pienamente compatibile con gli standard sui quali è
costruito il sistema nazionale di descrizione degli archivi – costituito dallo
Stato con la partecipazione delle Regioni – e dunque suscettibile di entrare a
far parte di esso.
Come ho sommariamente
ricordato, per questa Intesa la Conferenza episcopale
italiana, ferme restando le disposizioni civili vigenti, si impegna ad
osservare gli obblighi imposti dalla normativa di tutela dello Stato italiano
ai proprietari di archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Con
riferimento agli archivi delle diocesi, si impegna
inoltre ad adottare misure organizzative idonee a garantire una fruizione
stabile, continua e regolamentata. Lo Stato si impegna,
da parte sua, a fornire agli enti ecclesiastici titolari degli archivi e delle
biblioteche collaborazione tecnica e contributi finanziari, nei limiti fissati
dalla legislazione italiana, a contribuire alla formazione professionale del
personale addetto e ad incrementare l’attività di vigilanza sul mercato
antiquario, per contrastare il commercio illecito dei beni archivistici e
librari di proprietà ecclesiastica.
Per illustrare quali siano le modalità attraverso le quali lo Stato assolverà gli
impegni assunti con la firma dell’atto, ritengo opportuno soffermarmi
brevemente sulla disciplina vigente in materia di tutela e valorizzazione di
archivi non statali, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle leggi in materia di beni
culturali ed ambientali.
La conoscenza del
patrimonio culturale è assunta dal Testo unico come base per ogni efficace
azione di tutela; la valorizzazione – e dunque la fruizione
da parte dei cittadini – è momento essenziale, vorrei dire la ragione stessa e
la finalità per eccellenza dell’opera di conservazione del bene culturale.
I primi destinatari degli
obblighi inerenti l’attuazione di questo progetto di
tutela, sono i proprietari, possessori o detentori degli archivi: ad essi fa
capo infatti, in via primaria, l’obbligo di conservarli nella loro integrità –
dove, per conservazione, si intende quella fisica dei materiali documentari,
assicurata mediante il restauro, e quella dell’ordinamento delle carte,
condizione indispensabile per la leggibilità dell’archivio, o meglio, per dirla
con il Testo unico, «per assicurare la conservazione e la protezione dei suoi
valori culturali» - come pure l’obbligo di consentire l’accesso agli utenti.
In ciò si conferma una
solida tradizione normativa, che ha privilegiato la
pluralità dei poli di conservazione e valorizzazione degli archivi, assicurando
tuttavia sempre più consapevolmente unitarietà di indirizzi per la salvaguardia
e la trasmissione del patrimonio storico-documentario: tradizione che affonda
le sue radici nella storia del nostro Paese, nelle diversità che ne
costituiscono il tessuto connettivo.
Allo Stato e alle Regioni
il nuovo Testo, in applicazione dei più recenti indirizzi che informano la
legislazione di riforma della pubblica amministrazione, in particolare il
decreto legislativo 112/1998, attribuisce un complesso di poteri di indirizzo, vigilanza e intervento, nell’opera di
salvaguardia di beni di rilievo costituzionale, quali sono gli archivi, in
quanto beni culturali.
Soprattutto la conoscenza
del patrimonio culturale nazionale, assunta, come ho
detto, quale momento primario dell’opera di tutela e valorizzazione, è un onere
dello Stato, con la collaborazione di regioni, provincie e comuni per i beni,
pubblici e privati, presenti nel rispettivo territorio. Sono confermati e
diversamente regolati gli interventi a carico dello Stato, al quale fa capo la
funzione di tutela, quando il proprietario del bene non adempia
agli obblighi che la legge impone. E’ anche diversamente disciplinato
l’apporto dello Stato all’opera di salvaguardia: non
solo in termini di indirizzo degli interventi, ma anche in termini di
partecipazione finanziaria alla loro realizzazione. Secondo le nuove
disposizioni, l’intervento di restauro, riordinamento ed inventariazione
dell’archivio storico, disposto dal Soprintendente, d’intesa o non con l’Ente
proprietario, può essere sostenuto con risorse dello Stato nella misura massima
fissata nel 50% della spesa prevista. Tuttavia l’onere a carico dell’erario
statuale può arrivare a coprire anche l’intera spesa, quando si tratti di intervento richiesto dal Soprintendente per opere di
particolare importanza per i beni in uso pubblico.
E’ in virtù di questi
nuovi strumenti normativi, sostenuti anche da un budget più consistente, che
l’Ufficio centrale ha dato avvio ad alcuni importanti progetti nazionali, in
collaborazione con gli Enti proprietari, per la salvaguardia
e il recupero di “giacimenti documentali”, se mi passate il termine, di
straordinario interesse. Per gli archivi ecclesiastici la
modalità dell’accordo con ordinario diocesano è la modalità di elezione,
ribadita anche dall’articolo 19 del Testo Unico.
In questo quadro, le
Soprintendenze archivistiche sono state impegnate, con un
indirizzo diramato all’indomani della firma dell’Intesa, a concordare con gli
ordinari diocesani interventi mirati ed organici, stabilendo, anche con
specifiche convenzioni, gli obiettivi del progetto, la misura e la modalità
dell’intervento e la destinazione di quelli che, con espressione ormai entrata
nel lessico burocratico, sono definiti i “beni rinvenienti”. Un modello
è costituito da quello, sottoscritto nel 1999, tra l’Ufficio centrale, la
Regione Veneto e le curie venete interessate per la titolarità e l’utilizzazione dei beni rinvenienti dal progetto “Ecclesiae
venetae”, iniziato con un finanziamento straordinario a valere sui fondi delle
leggi 84/90 e 142/95.
Tuttavia, nell’opera di
velorizzazione di queste fonti, l’azione dello Stato non può non accompagnarsi
a quella che, ciascuna nel proprio ambito, le istanze
istituzionali pubbliche sono tenute a compiere, a termini di legge.
Rispetto a questo obiettivo, interessanti prospettive sono aperte dallo
stesso testo unico e dal decreto legislativo n.368 del 20 ottobre 1998, di
riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.
La Commissione regionale,
istituita dalla Bassanini-bis con la funzione di istruire e formulare proposte
di piani pluriennali e annuali di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, momento importante di
confronto e di collaborazione, è assunta da entrambi i provvedimenti come il
luogo nel quale, dalla composizione dei diversi interessi, prendono corpo
programmi organici di intervento, che indirizzino le strategie nazionali. E’
funzionale al raggiungimento di questo obiettivo anche
la previsione, da parte del decreto legislativo 368/1998, di una Conferenza dei
presidenti delle Commissioni, quale organo di consulenza del Ministero “per
l’esercizio delle funzioni di indirizzo” politico-amministrativo che gli sono
proprie (art.3, commi 1 e 2)”.
Le Commissioni regionali
stanno per essere attivate in tutte le Regioni.
E’ importante che in
quella sede i problemi connessi alla politica di valorizzazione del patrimonio
archivistico, anche ecclesiastico, trovi ampi spazi.
E’ altrettanto importante che le istanze istituzionali
coinvolte operino in modo che questo momento di confronto e collaborazione non
si trasformi in un nuovo “scacco istituzionale”, qual è stato il sostanziale
fallimento del Comitato regionale previsto dal vecchio decreto 805 del 1975
sull’organizzazione del Ministero per i beni culturali ed ambientali.
Il quadro fin qui
tracciato incoraggia a sperare che la valorizzazione del patrimonio
archivistico ecclesiastico sia divenuto un obiettivo politico, cioè che rientra tra le opzioni possibili.