sala di studio
Regolamento sala di studio
Accesso alla sala di studio
1. L’accesso alla sala di studio è libero e gratuito, previo appuntamento da richiedere all’indirizzo archivio.prenotazioni@patriarcatovenezia.it .
2. La sala di studio è aperta al pubblico nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; la consultazione si conclude alle ore 12.45.
3. Venerdì è riservato alla consultazione nelle sedi parrocchiali esterne affidate all'Archivio storico in orario 9.00-13.00 (solo su appuntamento);
4. L’ammissione è consentita alle persone che abbiano compiuto i 18 anni di età.
5. I minorenni, studenti delle scuole secondarie di secondo grado, possono essere ammessi previa presentazione del docente che guida la ricerca (cfr. Regolamento diocesano, art. 40).
6. Per essere ammessi in sala di studio è necessario compilare in tutte le sue parti il modulo d’iscrizione per l’anno solare in corso, esibendo un documento di identità in corso di validità (carta di identità, passaporto o patente). Il modulo, che può essere inviato unitamente alla richiesta di appuntamento, è presente sul sito istituzionale.
7. Il foglio giornaliero delle presenze, recante esclusivamente i nominativi degli utenti prenotati, sostituisce il registro delle firme nel rispetto della vigente normativa sulla tutela dei dati personali e della privacy.
8. È fatto divieto di:
- introdurre in sala di studio ombrelli, cappotti, borse, custodie PC portatili e cartelle di ogni tipo. Questi oggetti dovranno depositati negli appositi armadietti, liberando tuttavia l’Archivio Storico da ogni responsabilità per quanto ivi collocato;
- introdurre in sala studio penne, pennarelli o evidenziatori, cibi, bevande e qualsiasi genere di oggetti potenzialmente dannosi per i documenti;
- usare i telefoni cellulari per fare o ricevere telefonate in sala studio e comunque parlare a voce alta.
9. L’accesso può essere negato nel caso in cui l’utente abbia dimostrato di non tenere in sufficiente cura i documenti dati in consultazione.
Consultazione
1. Per un primo orientamento alla ricerca e ogni altra informazione è possibile rivolgersi al personale di sala di studio.
2. Le banche dati archivistica e bibliografica sono consultabili tramite il sito dell’Archivio patriarcale. Gli inventari e gli strumenti di corredo cartacei sono liberamente consultabili da parte degli studiosi, che provvederanno a ricollocarli al posto dopo la consultazione.
3. Le richieste, per un massimo di 4 pezzi archivistici e 4 bibliografici, possono essere inviate all’indirizzo archivio.prenotazioni@patriarcatovenezia.it
È consentita, in ogni caso, la richiesta di pezzi in sala studio nel limite previsto; tali richieste vanno compilate entro le ore 12.00 sui moduli predisposti (una per modulo) da consegnare al personale di sala.
In essi andranno indicati con chiarezza:
- nome e cognome
- segnatura precisa del pezzo
4. L’utente può consultare un solo pezzo per volta; esigenze di consultazione simultanea verranno valutate dal personale di sala.
5. I documenti possono essere mantenuti in deposito per una settimana dalla data di presa in carico; la consultazione continuativa di un documento da parte della stessa persona non può superare la durata di un mese; la consultazione dei documenti è strettamente personale e non è consentito scambiarsi le unità documentarie senza autorizzazione del personale di sala.
6. È fatto divieto di:
- scompaginare l’ordine dei documenti e dei fascicoli, in qualsiasi stato si trovino;
- sottolineare o scrivere sui documenti consultati;
- alterare, piegare e danneggiare in qualsiasi modo i supporti dei documenti;
- eseguire calchi e lucidi dei documenti;
- danneggiare o rimuovere contenitori, sigilli, nastri e legature di qualsiasi genere;
- effettuare riproduzioni dei documenti o utilizzare qualsiasi tipo di scanner portatile senza la preventiva autorizzazione del personale di sala;
- smembrare su più tavoli la documentazione inclusa nelle cartelle.
7. Gli utenti sono tenuti a:
- segnalare al personale di sala eventuali problemi di ordinamento riscontrati nelle cartelle;
- comunicare tempestivamente al personale di sala il riscontro di eventuali lacune di documenti segnalati negli inventari o in altri strumenti;
- rimuovere i segnalibri inseriti fra i documenti per segnalare i documenti da riprodurre in copia fotostatica o fotografica una volta effettuata la riproduzione;
- consultare il materiale sul tavolo in sala di studio.
8. La Direzione può escludere dalla consultazione e/o dalla riproduzione i documenti il cui stato di conservazione renda necessario tale provvedimento.
9. Il materiale bibliografico presente in sala di studio è direttamente consultabile dagli studiosi, che provvederanno a ricollocarlo dopo la consultazione.
10. Per il materiale bibliografico non si effettua il servizio di prestito esterno.
Consultabilità dei documenti
1. La documentazione, purché debitamente inventariata, è liberamente consultabile fino al 1940.
2. Per consultare i documenti posteriori alla data di cui al § 1. deve essere richiesta l’autorizzazione al Direttore ai sensi dell’art. 39 del Regolamento diocesano.
3. I registri canonici, i documenti correlati e gli atti relativi al foro interno non sono invece consultabili prima che siano trascorsi cento anni.
4. L’estrazione e la trasmissione dei dati contenuti nei registri di cui al § 3. prima del termine previsto, è consentita su richiesta della persona interessata, munita di documento d'identità, o di un suo delegato munito di delega e copia di documento d'identità del delegante.
Riproduzioni
1. Ogni richiesta di riproduzione deve essere compilata sugli appositi moduli e autorizzata dal Direttore.
2. Le riprese fotografiche per motivi di studio sono libere e possono essere effettuate direttamente dagli utenti o da tecnici da essi incaricati con strumenti propri. è fatto divieto di riprodurre per intero unità archivistiche; eventuali deroghe potranno essere concesse dal Direttore, ma in questo caso una copia digitale dovrà essere consegnata all’Archivio.
3. Le riproduzioni fotografiche a scopo commerciale necessitano della preventiva autorizzazione dell’Ufficio competente della Curia Patriarcale (Ufficio per i Beni culturali e l’edilizia di culto: tel. 041.2702457; e-mail promozione@patriarcatovenezia.it), ai sensi del regolamento dell’Ufficio stesso (cfr. www.veneziaubc.org).
4. È attivo un servizio di fotoriproduzione unicamente per il materiale bibliografico moderno, purché in adeguato stato di conservazione, nel rispetto della normativa vigente e dietro versamento di un contributo a titolo di rimborso spese.